STUDIO TECNICO ALACQUA
Cosa facciamo?
ASSISTENZA PORTALE CIVA
COS’E’ IL PORTALE CIVA?
Dal 27 Maggio 2019 è online il portale CIVA, un nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail che consente di richiedere online i servizi di denuncia e verifica di attrezzature ed impianti, tra cui:
- messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento;
- prime verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
- denuncia di impianti di messa a terra;
- denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- Comunicazione del nominativo dell’Organismo incaricato alla verifica periodica degli impianti elettrici.
L’obiettivo di questo applicativo è quello di fornire una migliore tracciabilità delle varie fasi dell’iter amministrativo, come ad esempio: emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc., e per permettere a ciascun utente di visualizzare la lista degli impianti e degli apparecchi ad esso associati con indicazione della relativa matricola.
AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI SORVEGLIANZA
Descrizione
Hai un impianto di videosorveglianza o devi installarlo ma temi di non essere in regola? Disponi di una vecchia autorizzazione ma il layout del tuo impianto è cambiato? Nessun problema, stai consultando il servizio che fa per te.
Prima di installare un impianto di Videosorveglianza in un ambiente in cui è presente del personale dipendente, devi dotarti della relativa autorizzazione.
In assenza di un accordo sindacale, l’autorizzazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza va richiesta all’Ispettorato del Lavoro competente per la tua sede di riferimento. La competenza è provinciale.
IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO DI AUTORIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
La richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza richiede specifici requisiti e modalità.
Per questo motivo, il nostro team di esperti si occupa di tutto l’iter necessario al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo per il tuo impianto di Videosorveglianza.
Quindi, di cosa ci occupiamo?
- raccolta dati;
- verifica preventiva di eventuali criticità dell’impianto;
- predisposizione moduli;
- predisposizione relazione tecnica;
- predisposizione allegati planimetrici con note;
- trasmissione telematica;
- monitoraggio in itinere;
- gestione dei rapporti con l’Ispettorato;
- rilascio di una check-list con tutte le istruzioni circa:
- la conservazione dei documenti,
- la predisposizione dell’informativa dipendenti,
- la predisposizione dell’informativa minima per i terzi.
Il servizio si intende concluso al ricevimento del provvedimento autorizzativo che verrà verificato assieme al cliente.
PERCHE’ E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Se vuoi dotare un ambiente di lavoro (un ufficio, un negozio od uno stabilimento) di telecamere ed in questo ambiente è presente personale dipendente sei obbligato a far autorizzare la tua installazione.
- Perchè? per tutelare la privacy del tuo personale!
- Quindi, da chi? o per mezzo di un accordo sindacale od in assenza da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente.
IN QUANTO TEMPO SI OTTIENE IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO
Ogni Ispettorato ha tempo 60 giorni per rilasciare il suo provvedimento autorizzativo. Le pratiche vengono analizzate e autorizzate attraverso il criterio della data di arrivo pertanto non esiste modo di dare precedenza ad un’azienda rispetto ad un’altra.
Attenzione! non tutti gli Ispettorati impiegano lo stesso tempo a rispondere, alcuni sono più celeri altri sono più intasati di richieste.
Per questo motivo l’unico modo per accelerare le tempistiche del rilascio è presentare una pratica corretta e completa che non richieda integrazioni che potrebbero rallentare il processo autorizzativo.
RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE
Protezione scariche atmosferiche
La valutazione del Rischio da Scariche Atmosferiche è un obbligo previsto dal D.Lgs 81/2008 ed è applicabile a tutte le attività ove vengono svolte attività lavorative.
Chi è soggetto?
l’art. 80 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro debba effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro.
La procedura da seguire è definita dalla norma tecnica CEI EN 62305-2. Se, a seguito di tale valutazione, risulta che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto).
In caso contrario occorre realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili. Tra le misure di protezione vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS).
Quando devo effettuarla?
Con l’abrogazione della precedente CEI 81-30 dal 1° Giugno 2020 deve essere effettuata una nuova valutazione in accordo con la CEI EN 62305-2 e CEI EN 62858. Chi era già in possesso di valutazione con la precedente norma deve quindi fare un aggiornamento della stessa alle nuove disposizioni. Analogamente chi fosse sprovvisto di tale valutazione deve provvedere quanto prima.
Chi può effettuare tale valutazione?
La valutazione deve essere effettuata da persona competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza della normativa e che sia in grado di applicarla correttamente.
Studio Alacqua grazie al proprio personale qualificato è in grado di assistervi per tutte le fasi, dalla valutazione alla progettazione degli impianti.
Vi sono ulteriori obblighi per chi è soggetto alla realizzazione di impianti?

Nel caso di installazione di impianti di protezione da scariche atmosferiche esterne il datore di lavoro dovrà comunicare all’ARPAV e all’INAIL (ex ISPESL) la messa in servizio degli impianti.
Egli dovrà inoltre provvedere alla verifica periodica degli impianti stessi.
mentre se dalla valutazione del rischio di fulminazione risultasse necessaria la sola installazione di scaricatori di sovratensione (ma non dell’impianto di protezione esterno), il datore di lavoro non deve in questo caso procedere alla denuncia dell’impianto di protezione da fulmini.
Quali verifiche e manutenzioni sono previste per gli impianti?
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA, o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
L’art. 86 del D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre che il datore di lavoro segua le indicazioni delle norme per attuare ulteriori ‘controlli’ dello stato dell’impianto, in modo da rilevare tempestivamente possibili guasti.
A titolo di riferimento occorre eseguire controlli almeno:
– dopo modifiche o riparazioni, o quando si abbia notizia che la struttura, le linee entranti o le loro vicinanze siano stati colpiti da un fulmine;
– ad intervalli di tempo correlati alle caratteristiche della struttura da proteggere. Per esempio in base ai possibili effetti di danno caratteristici della struttura protetta oppure in funzione delle condizioni ambientali (ad esempio ambienti con atmosfere corrosive richiedono intervalli di verifica più brevi).
Il datore di lavoro dovrà inoltre documentare e registrare le manutenzioni ed i controlli svolti
MANUTENZIONE CANCELLI
Manutenzione e verifiche periodiche da effettuare sui cancelli automatici e manuali
Il principale riferimento legislativo per gli impianti elettrici nonché per gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze è rappresentato dal DM 37/08.
Tutto ciò che concerne l’installazione, l’uso e la manutenzione dei cancelli automatici viene regolamentato nella cosiddetta Direttiva 2006/42/CE. Per quanto concerne la sicurezza nell’uso si applica la norma UNI EN 12453.
I principali rischi che si possono riscontrare in fase di utilizzo sono:
- schiacciamento, cesoiamento o convogliamento;
- impatto o urto;
- pericoli legati all’automazione;
- sollevamento delle persone (chiusure con movimento verticale);
- intrappolamento;
- pericoli provocati da guasti dispositivi di sicurezza;
- pericoli di superamento dei limiti dell’anta;
- pericoli che si presentano durante la movimentazione manuale della chiusura:
Ogni cancello automatico installato deve essere accompagnato da un apposito fascicolo tecnico, che viene rilasciato dall’installatore a fine lavori. Questo fascicolo, che deve essere conservato dal datore di lavoro o soggetto equiparato, contiene:
- il manuale d’uso di installazione e manutenzione;
- il libretto di manutenzione della macchina;
- la certificazione CE e conformità dell’impianto;
- il disegno e lo schema elettrico del cancello automatico;
- l’analisi dei rischi;
- il registro di manutenzione.
Perché è importante agire subito?
Perché ne va della sicurezza della tua attività ed eviti eventuali sanzioni amministrative relative alla sicurezza e a eventuali autorizzazioni mancanti
Perché scegliere proprio noi?
Noi ci mettiamo la faccia, ti diamo la possibilità di avere un confronto diretto, offrendo un servizio che in pochi fanno e addirittura che in pochi conoscono, visto che molti arrivano anche a ignorare l’esistenza di queste servizi e norme (attualmente già in vigore)
